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Accesso civico

Sezione relativa all'accesso civico, come individuato all'art. 5 c. 1,4 del D. Lgs. 33/2013.

Descrizione
Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, il D. Lgs. 33/2013 prevede, oltre a misure di programmazione e organizzazione, anche un nuovo istituto, l’accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di:
richiedere alle Pubbliche Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella Sez. “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).

SOGGETTI INTERESSATI: Chiunque ha il diritto di accesso civico, cioè di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo.
ESERCIZIO DEL DIRITTO: La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
Deve essere presentata al Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Roaschia.


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